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Steuerberatung,
Steuerberater, internationales steuerrecht, Buchhaltung Ausland,
Jahresabschluss limited

Consulenza tributaria
nell’ambito della rete internazionale di consulenti fiscali e legali
Exposee download
1.
Chi siamo – Introduzione
Siamo uno studio di consulenti fiscali e legali che fa parte della
rete internazionale di consulenti fiscali e legali (Low Tax Net), e
assistiamo mandanti provenienti da molti paesi (ad es. da Danimarca,
Germania, Spagna, Inghilterra, USA, Italia, Francia). I nostri punti
di forza sono le costituzioni di aziende all’estero (società attive e
società holding), principalmente ai fini dell'alleggerimento del peso
fiscale per l’azienda.
A
tal proposito, costituiamo società anche:
1. -nell’UE
(Unione Europea):
Germania, Inghilterra, Cipro, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Spagna, Malta, Madeira (zona di libero scambio)
2. in
paesi coperti da accordi contro la doppia tassazione (DBA):
-Svizzera,
Singapore, Emirati Arabi Uniti (Dubai, comprese le zone di libero
scambio, EAU), USA
3. Paesi
non coperti da accordi contro la doppia tassazione (offshore):
-Belize,
BVI, Liechtenstein, Isole Cayman, Bahamas, Hong Kong
Altre informazioni di interesse:
-
Cambiamento di
nazionalità di una persona fisica verso un paese a bassa imposizione
fiscale
-
Costituzione di
banche, società di servizi finanziari e assicurativi, in Nuova
Zelanda, nell’Isola di Man, in USA, in Svizzera, in Germania e
offshore
-
Licenze per il gioco
d’azzardo, licenze per scommesse sportive (Malta, Isola di Man,
Inghilterra, offshore)
2.
Come raggiungerci
Cliccare qui per visualizzare i nostri dati di contatto o per
compilare il
modulo di contatto. La informiamo che il nostro ufficio parla solo
tedesco e inglese. Purtroppo, nella situazione attuale, non possiamo
assistere mandanti che non parlino inglese. Grazie per la Sua
comprensione. Compilando e inviando il modulo di contatto, riceverà un
messaggio dal consulente fiscale o avvocato competente e/o verrà
contattata telefonicamente dall’ufficio competente della rete.
Solitamente, abbiamo bisogno dei seguenti dati:
·
Situazione
effettiva e teorica, obiettivi
·
Forma
legale attuale dell’azienda
·
Oggetto
dell’attività aziendale che si intende costituire all’estero
·
Sua
attuale sede fiscale ai sensi di legge
· Se
Lei o un Suo incaricato trasferirà il proprio interesse vitale
all’estero (stato in cui ha sede la società), e se ne diventerà
direttore, o direttore dipendente, o se si opterà per una soluzione
fiduciaria
3.
Come si sviluppa la costituzione di una società
all’estero
1.
Il mandante o il suo
incaricato NON trasferisce il proprio interesse vitale nello stato in
cui ha sede la società (situazione con servizi fiduciari o
amministratore dipendente)
Poiché la maggior parte dei paesi applica delle leggi volte a impedire
l’abuso delle costituzioni aziendali, noi prendiamo le distanze da
costituzioni approssimative ed economiche, nelle quali viene
semplicemente creata una “cassetta delle lettere” all’estero e/o una
persona, che non è nemmeno un avvocato o un consulente legale, assume
su di sé centinaia di rapporti fiduciari. Tali situazioni sono
facilmente scopribili dagli uffici delle imposte interni e portano non
di rado a uno sfacelo per i mandanti.
-Luogo della direzione generale della società:
Qualora i redditi internazionali complessivi siano tassati all’estero,
devono essere rispettate le caratteristiche dello stabilimento
aziendale soggetto al diritto tributario secondo i DBA. Questo è
sostanzialmente il “luogo della direzione generale della società”.
A tal proposito, vi sono diverse possibilità di forma legale:
-
Un
avvocato/consulente fiscale all’estero (nello stato in cui ha sede
la società estera) oppure lo studio, in quanto persona giuridica,
figura (in maniera fiduciaria) come direttore della società e, per
mezzo di un accordo fiduciario, cede al fiduciario
(usufruttuario/mandante) tutti i diritti e i doveri.
-
Il
mandante trasferisce il proprio interesse vitale all’estero e assume
lui stesso la funzione di direttore della società. In determinati
casi non è obbligatorio un trasferimento dell’”interesse vitale”,
bensì solamente la sua presenza nell’ambito della direzione generale
della società. (Ma attenzione: la presenza saltuaria funziona di
rado)
-
Un
avvocato/consulente fiscale all’estero o lo studio legale figura in
quanto persona giuridica (in maniera fiduciaria) come direttore
della società E il mandante o il suo incaricato trasferisce la
propria residenza all’estero per il periodo della direzione generale
della società, laddove però l’autorizzazione a firmare è concessa ai
due soggetti solo congiuntamente.
-
A
completamento di queste soluzioni, vi è la possibilità che un
avvocato/consulente/dipendente dello studio che si occupa della
costituzione venga impiegato come amministratore teorico
della società nello stato in cui essa ha sede, dunque con un
contratto di lavoro (e non con un rapporto fiduciario) e con uno
"stipendio secondo le consuetudini". Lo “stipendio secondo le
consuetudini” è riferito di volta in volta al livello salariale
dello stato dove ha sede la società, e sarà di, ad es., 600,00 -
1.800,00 Euro al mese, a seconda dell'impegno/tempo richiesto. Nel
rapporto interno è possibile stabilire che l'amministratore estero
operi solo dietro istruzioni o che il mandante diventi il secondo
direttore, laddove i due saranno autorizzati a firmare soltanto
congiuntamente. In casi singoli potranno “essere stipulati accordi
interni" secondo i quali l’amministratore estero “restituisca” una
parte del suo stipendio, se necessario e sensato. Ovviamente,
l’amministratore estero dichiarerà il suo stipendio nella propria
dichiarazione dei redditi e verserà, secondo le leggi dello stato
sede, le imposte sui redditi da lavoro dipendente e/o i contributi
sociali. Lo stipendio dell’amministratore estero costituisce inoltre
un costi per la società estera, ed è pertanto detraibile. In molti
paesi (ad es. Cipro), come amministratore può essere nominata anche
una persona giuridica, soluzione che spesso si rivela più sensata
per entrambe le parti. In tal caso, si firmerà un contratto di
amministrazione fra la società estera e la “società-direttore”.
Anche in questo caso, non vi sarà alcun rapporto fiduciario.
E’ possibile fare astrazione da queste regole,
qualora all’estero venga insediato uno stabilimento di produzione, una
miniera, una cava o un altro tipo di attività di sfruttamento del
suolo, o ancora una costruzione edile o un sito di montaggio, la cui
durata superi i dodici mesi. Secondo l’Art. 5 DBA, si tratta sempre
stabilimenti aziendali all’estero, indipendentemente da chi sia il
direttore della società e da quale stato egli provenga.
-Sede ordinaria
dell’azienda all’estero
Una “cassetta delle lettere” non è mai una sede aziendale ordinaria
all’estero. Infatti, la società deve poter essere raggiunta anche
telefonicamente e, per posta, anche da raccomandate. I requisiti
minimi sono: un indirizzo postale recapitabile (anche per le
raccomandate), la raggiungibilità telefonica nei normali orari
aziendali, la raggiungibilità per fax. I cosiddetti "registered
office", di norma, non sono sufficienti, perché gli uffici delle
imposte interni conoscono questi stratagemmi e/o perché lo stato sede
si rifiuta di attribuire alla società estera una partita IVA (ad
esempio in Inghilterra). Oltre al registered office, noi offriamo
anche “soluzioni headoffice”, che documentano in maniera credibile una
sede ordinaria dell’azienda all’estero.
I nostri servizi in sintesi:
·
Costituzione della società, iscrizione nel registro delle imprese
·
Organizzazione di una sede aziendale ordinaria
·
Su
richiesta: insediamento nello stato sede della società di un direttore
fiduciario o di un direttore dipendente
· Su
richiesta: insediamento di un azionista fiduciario o emissione di
azioni al portatore, purché consentito nello stato in questione
· Apertura
di un conto per la società, inclusi i servizi di banking online e la
carta di credito
· Mediazione
di un consulente legale nello stato sede della società, per la
contabilità, il bilancio annuale e le dichiarazioni delle imposte
1.
Il mandante o il suo incaricato trasferisce il proprio interesse
vitale nello stato in cui ha sede la società
In
tal caso, il mandante o il suo incaricato (ad es. un suo
collaboratore) assume personalmente la carica di direttore della
società all'estero. L'interesse vitale si definisce come segue: il
51% dell‘anno trascorso all’estero (sede della società), un’abitazione
a proprio nome (al contrario, il soggiorno in hotel o presso
l’abitazione di parenti non è sufficiente a motivare un interesse
vitale). Su richiesta, ci prendiamo carico di tutti i servizi
necessari:
·
Costituzione della società, iscrizione nel registro delle imprese
·
Organizzazione di una sede aziendale ordinaria
·
Apertura
di un conto per la società
· Mediazione
di un consulente legale nello stato sede della società, per la
contabilità, il bilancio annuale e le dichiarazioni delle imposte
4.
Società holding all’estero
L’insediamento di una holding all’estero è uno strumento eccellente
per indirizzare all’estero, sottraendoli all’imposizione fiscale, gli
utili delle società di capitale interne, soprattutto se trova
applicazione la Direttiva
UE madre-figlia,
ovvero se la holding estera e le aziende coinvolte sono società
nell’Unione Europea.
Conseguenze legali della holding UE:
non è necessaria nessuna attività aziendale organizzata in maniera
commerciale (libertà di domicilio della UE), nessuna ritenuta alla
fonte se si applica la Direttiva UE madre-figlia, purché siano
rispettati i requisiti della Direttiva madre-figlia (importo e tempo
della partecipazione minima).
A tal proposito, le società holding cipriote non sono tassate,
e lo stesso vale per le società svizzere con privilegio di
holding (nota: applicazione della Direttiva UE madre-figlia) e per le
S.L. spagnole con le condizioni del privilegio di holding. Per
quanto riguarda le società holding, Cipro spicca perché non solo vi è
un vero privilegio di holding, ma il pagamento dei dividendi a
soggetti non ciprioti non viene tassato.
Esiste LA holding giusta per eccellenza?
No, naturalmente no. Dipende dalla situazione di partenza e dagli
obiettivi. All’interno dell'UE, le società holding in Spagna, Olanda,
Lussemburgo e Cipro sono di norma quelle che offrono i maggiori
vantaggi. Ma anche la Svizzera risulta interessante per via del
privilegio di holding e dell’applicazione della Direttiva UE
madre-figlia. Inoltre, in alcune situazioni risulta vantaggiosa la
società holding in Austria o Danimarca. Svantaggiosa è ad es. la Gran
Bretagna. Per via dell’assenza di un DBA, l’instaurazione di una
holding in un “paese offshore” (cioè, appunto, dove non esiste un DBA)
risulta solitamente una soluzione poco vantaggiosa (ritenute alla
fonte per la figlia, possibilità di abuso di costituzione, ecc.)
Per la scelta del luogo della holding, molti sono i fattori da
prendere in considerazione:
-
Luogo dell’azienda figlia (paese coperto da DBA, UE, paese non
coperto da DBA?)
-
Vantaggi e svantaggi dei singoli luoghi ai fini dell’instaurazione
di una holding, considerando gli obiettivi prioritari
-
Come
vengono tassate nello stato sede della holding le attività che non
sono della holding?
-
Vi è
un privilegio di holding (come a Cipro o in Svizzera, Spagna,
Olanda), ovvero l’esenzione dalle imposte o la tassazione agevolata
dei dividendi ricevuti?
-
Come
vengono tassate le uscite/pagamenti fatti entro il territorio
nazionale e all’estero dalla holding (ritenuta alla fonte)?
-
Come
vengono tassati i pagamenti di interessi e licenze della holding?
-
Come
si configura la detrazione delle minusvalenze da alienazioni e degli
ammortamenti parziali?
-
Come
si configura la detrazione dei costi di partecipazione o dei costi
di finanziamento esterno della società?
I nostri servizi nell’ambito della costituzione di società holding
all’estero:
·
Scelta del luogo adatto per la holding
·
Costituzione della società holding, iscrizione nel registro delle
imprese
·
Sede aziendale ordinaria presso il luogo della holding
·
Privilegio fiscale di holding, ufficio delle imposte del paese
·
Su
richiesta: insediamento presso la holding di un direttore fiduciario o
di un direttore dipendente
·
Apertura di un conto, inclusi i servizi di banking online e la carta
di credito
·
Mediazione di un consulente fiscale presso la holding
5. Società
madre e figlia entrambe nell’Unione Europea (Direttiva UE
madre-figlia) e Direttiva UE sulle fusioni
Introduzione
Secondo la Direttiva UE madre-figlia, gli utili al netto delle imposte
(dividendi) delle società estere possono essere riscossi esentasse da
altre persone giuridiche. I valori soglia per la partecipazione sono i
seguenti:
-
20%
dall’1 gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2006;
-
15%
dall’1 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2008; e
-
10%
dall’1 gennaio 2009.
Esempio:
Una Limited cipriota, in qualità di società holding, detiene, ad es.,
il 50% delle quote della società del mandante, che si trova al di
fuori di Cipro, ma comunque nell’UE. In virtù della Direttiva UE
madre-figlia, la Limited cipriota riscuote il 50% dei dividendi
esentasse, e lo stato della società figlia non ha alcun diritto di
ritenuta alla fonte.
Nell’ambito della costituzione di società holding internazionali,
offriamo tutti i servizi necessari:
·
Costituzione della società, iscrizione nel registro delle imprese
·
Organizzazione di una sede aziendale ordinaria
·
Su
richiesta: insediamento nello stato sede della società di un direttore
fiduciario o di un direttore dipendente
·
Apertura
di un conto per la società
·
Mediazione
di un consulente legale nello stato sede della società, per la
contabilità, il bilancio annuale e le dichiarazioni delle imposte
·
Registrazione fiscale in qualità di società holding presso l’ufficio
delle imposte dello stato sede
6.
Accordi contro la doppia tassazione, concetto di
stabilimento aziendale (Articolo 5 DBA)
Articolo 5 DBA:
(1) Ai sensi del presente accordo, con l’espressione “stabilimento
aziendale” si intende una
struttura commerciale fissa nella quale viene eseguita in tutto o in
parte
l’attività dell’azienda.
(2)
L’ESPRESSIONE "STABILIMENTO AZIENDALE" COMPRENDE, IN PARTICOLARE:
a) un luogo in cui avviene la direzione,
d) uno stabilimento produttivo,
e) un’officina,
f) una miniera, una cava o un altro tipo di
attività di sfruttamento
del suolo,
g) una
costruzione edile o un sito di montaggio, la cui durata superi i
dodici mesi.
(3)
NON
COSTITUISCONO STABILIMENTI AZIENDALI:
a) le strutture utilizzate esclusivamente per l’immagazzinamento,
l’esposizione o la distribuzione di beni o merci dell’azienda;
b) le giacenze di beni o merci dell’azienda, mantenute per soli scopi
di immagazzinamento, esposizione o distribuzione;
c) le giacenze di beni e merci dell’azienda, mantenute al solo
scopo di essere lavorate o trasformate da altre aziende;
d) le strutture commerciali fisse, mantenute al solo scopo di
acquistare beni o merci per l’azienda o di eseguire attività di
ricerca di informazioni;
e) le
STRUTTURE COMMERCIALI FISSE, MANTENUTE AL SOLO SCOPO DI ESEGUIRE
PUBBLICITà, FORNIRE INFORMAZIONI, ESEGUIRE RICERCA SCIENTIFICA, O
EFFETTUARE ATTIVITà SIMILI PER CONTO DELL’AZIENDA,
PURCHé TALI ATTIVITà SIANO DI NATURA PROPEDEUTICA O FUNGANO DA
ATTIVITà DI SUPPORTO .
(4) Se una persona,
con l’eccezione
di un rappresentante indipendente
ai sensi dell’Articolo 5, agisce in uno stato contraente per conto di
un’azienda dell’altro stato contraente, allora uno stabilimento
presente nel primo stato menzionato sarà considerato uno stabilimento
aziendale se la persona è in possesso di una procura a stipulare
contratti in nome dell’azienda, ed esercita abitualmente la procura in
tale stato, a meno che le sue attività non si limitino all’acquisto di
beni o merci per l’azienda.
(5)
Un’azienda di uno stato contraente non viene trattata come se
avesse uno stabilimento aziendale nell’altro stato contraente solo
perché essa vi
esercita
le proprie attività per mezzo di un intermediario, di un agente o di
un altro rappresentante indipendente,
purché queste persone operino nell’ambito delle loro attività
aziendali ordinarie.
Il solo fatto che una società con sede in uno stato contraente
controlli una società o sia controllata da una società che abbia sede
nell’altro stato contraente o che vi eserciti (tramite uno
stabilimento aziendale o in altro modo) le proprie attività, non fa di
una delle due società uno stabilimento aziendale dell’altra.
7.
Fattori da tenere in considerazione per le società
puramente offshore (rapporto non coperto da DBA)
Nel diritto tributario internazionale, in quasi tutti i paesi, vi è
una differenza fra rapporti coperti da DBA e rapporti non coperti da
DBA. Un accordo contro la doppia tassazione (DBA), cioè un
accordo volto a evitare la doppia tassazione, è un contratto di
diritto internazionale fra due stati, nel quale si definisce in quale
misura il diritto d’imposizione dei redditi generati nei loro
territori nazionali spetta all’uno e all’altro stato contraente. Un
DBA mira a evitare che persone fisiche e giuridiche che percepiscano
redditi in entrambi gli stati vengano tassate in entrambi gli stati
(doppia tassazione). Inoltre, un DBA descrive in quali circostanze uno
stabilimento aziendale con rilevanza tributaria viene svincolato nel
territorio nazionale e/o all'estero.
Estratto dall’Art. 5 DBA:
Articolo 5 DBA:
(1) Ai sensi del presente accordo, con l’espressione “stabilimento
aziendale” si intende una
struttura commerciale fissa nella quale viene eseguita in tutto o in
parte
l’attività dell’azienda.
(2)
L’ESPRESSIONE "STABILIMENTO AZIENDALE" COMPRENDE, IN PARTICOLARE:
a) un luogo in cui avviene la direzione,
d) uno stabilimento produttivo,
e) un’officina,
f) una miniera, una cava o un altro tipo di
attività di sfruttamento
del suolo,
g) una
costruzione edile o un sito di montaggio, la cui durata superi i
dodici mesi.
(3)
NON
COSTITUISCONO STABILIMENTI AZIENDALI:
a) le strutture utilizzate esclusivamente per l’immagazzinamento,
l’esposizione o la distribuzione di beni o merci dell’azienda;
b) le giacenze di beni o merci dell’azienda, mantenute per soli scopi
di immagazzinamento, esposizione o distribuzione;
c) le giacenze di beni e merci dell’azienda, mantenute al solo
scopo di essere lavorate o trasformate da altre aziende;
d) le strutture commerciali fisse, mantenute al solo scopo di
acquistare beni o merci per l’azienda o di eseguire attività di
ricerca di informazioni;
e) le
STRUTTURE COMMERCIALI FISSE, MANTENUTE AL SOLO SCOPO DI ESEGUIRE
PUBBLICITà, FORNIRE INFORMAZIONI, ESEGUIRE RICERCA SCIENTIFICA, O
EFFETTUARE ATTIVITà SIMILI PER CONTO DELL’AZIENDA,
PURCHé TALI ATTIVITà SIANO DI NATURA PROPEDEUTICA O FUNGANO DA
ATTIVITà DI SUPPORTO .
(4) Se una persona,
con l’eccezione
di un rappresentante indipendente
ai sensi dell’Articolo 5, agisce in uno stato contraente per conto di
un’azienda dell’altro stato contraente, allora uno stabilimento
presente nel primo stato menzionato sarà considerato uno stabilimento
aziendale se la persona è in possesso di una procura a stipulare
contratti in nome dell’azienda, ed esercita abitualmente la procura in
tale stato, a meno che le sue attività non si limitino all’acquisto di
beni o merci per l’azienda.
(5)
Un’azienda di uno stato contraente non viene trattata come se
avesse uno stabilimento aziendale nell’altro stato contraente solo
perché essa vi
esercita
le proprie attività per mezzo di un intermediario, di un agente o di
un altro rappresentante indipendente,
purché queste persone operino nell’ambito delle loro attività
aziendali ordinarie.
Il solo fatto che una società con sede in uno stato contraente
controlli una società o sia controllata da una società che abbia sede
nell’altro stato contraente o che vi eserciti (tramite uno
stabilimento aziendale o in altro modo) le proprie attività, non fa di
una delle due società uno stabilimento aziendale dell’altra.
Per la maggior parte dei nostri mandanti, l’esistenza di un accordo
contro la doppia tassazione si traduce nel vantaggio di non
riconoscere uno stabilimento aziendale sul territorio nazionale (stato
in cui ha sede il mandante) se sul territorio nazionale è presente
soltanto una rappresentanza, un ufficio di consulenza (attività
ausiliarie) o un magazzino merci. Al contrario, la maggior parte dei
paesi definisce che, in assenza di un DBA, una rappresentanza, un
magazzino merci o un ufficio di consulenza costituiscono uno
stabilimento aziendale sul territorio nazionale. In casi dubbi, ciò
significherebbe che la tassazione internazionale ovvero la tassazione
complessiva della società estera non avviene all’estero, bensì nel
paese del mandante, anche se è documentato che “il luogo della
direzione generale della società” si trova nello stato dove ha sede la
società (dunque all’estero). In virtù di questi aspetti, la
costituzione di una società puramente offshore (situazione non coperta
da DBA) deve pertanto essere ben ponderata.
Poiché la maggior parte dei paesi mantiene un accordo contro la
tassazione con Cipro,
la Svizzera, Singapore o gli Emirati Arabi Uniti (EAU),
spesso la costituzione di una società puramente offshore ha un senso.
Perché Cipro tassa le società attive solo al 10% e, in più, si
trova nella Comunità Europea, ed è dunque soggetta alla libertà di
domicilio nell’UE.
Singapore
non tassa, nella maggior parte dei casi, i redditi esteri, mentre
negli EAU le rendite sono totalmente esentasse. In Svizzera
(Zugo), l’onere fiscale complessivo per una società attiva è del
15,5% circa. E’ pertanto possibile costituire una società estera
coperta da DBA completamente non tassata o tassata in maniera molto
ridotta.
Tuttavia, se per altre ragioni deve essere realizzata una società
offshore, questa dovrà essere organizzata in maniera giuridicamente
ineccepibile, e nel paese del mandante non vi dovrà essere alcuna
rappresentanza, ufficio di consulenza o magazzino merci. Naturalmente,
le società offshore hanno, di norma, anche dei vantaggi: nessun
accordo sulle rogatorie, nessun accordo di fornitura di informazioni
fiscali con altri paesi, solitamente nessun registro pubblico delle
imprese, e le Exempted Companies (cioè le società che realizzano
introiti solo al di fuori dello stato sede) rimangono totalmente
esenti dalle imposte.
I nostri servizi nell’ambito della costituzione di società offshore:
·
Costituzione della società
·
Organizzazione di una sede aziendale ordinaria
·
Su
richiesta: insediamento nello stato sede della società di un direttore
fiduciario o di un direttore dipendente
· Su
richiesta: insediamento di un azionista fiduciario o emissione di
azioni al portatore, purché consentito nello stato in questione
· Apertura
di un conto per la società, inclusi i servizi di banking online e la
carta di credito
· Mediazione
di un consulente legale nello stato sede della società, per la
contabilità, il bilancio annuale e le dichiarazioni delle imposte
· Ottenimento
dello status di Exempted Company nei confronti delle autorità
nazionali
8.
Graduatoria delle oasi fiscali
Vantaggi:
Per il riconoscimento degli stabilimenti aziendali all’estero, dal
punto di vista dei paesi dell’UE, non è necessaria alcuna attività
aziendale organizzata in maniera commerciale (cfr. libertà di
domicilio nell’UE); inoltre vige la Direttiva UE madre-figlia
(riscossione esentasse dei dividendi esteri, ad es. per una società di
capitale tedesca) e vi sono di norma dei DBA.
1.1.
Cipro:
imposta sui redditi del 10%, indipendentemente dall’ammontare
dell’utile. La distribuzione degli utili non è tassata se l’azionista
è estero. Le società holding non sono tassate.
-
Libertà di domicilio nell’UE: Sì
-
Presenza di DBA: Sì, con la maggior parte dei paesi
-
Applicabilità della Direttiva UE madre-figlia: Sì
-
Privilegio di holding: Sì
-
Segreto bancario: Elevato
-
Rapporti fiduciari: consentiti
Vantaggi: libertà di domicilio nell’UE, più: esistenza DBA, imposte
molto basse rispetto alla media europea, la distribuzione dei
dividendi è esentasse per i soggetti non ciprioti (per gli altri
imposta di protezione del 15%). Le società holding sono completamente
esenti dalla tassazione.
1.2.
Inghilterra:
aliquota per le medie imprese (con utile fino a 300.000 sterline)
0-19%, per importi maggiori progressivamente fino al 30%. L’iscrizione
nel registro IVA è obbligatoria solo al raggiungimento di 60.000
sterline (ca. 100.000 Euro) di fatturato. Relazioni molto liberali con
le società offshore, mantiene un DBA con l’Isola di Man.
-
Libertà di domicilio nell’UE: Sì
-
Presenza di DBA: Sì, con la maggior parte dei paesi
-
Applicabilità della Direttiva UE madre-figlia: Sì
-
Privilegio di holding: No
-
Segreto bancario: Elevato
-
Rapporti fiduciari: consentiti
Vantaggi: libertà di domicilio nell’UE, più: esistenza DBA, imposte
molto basse per le medie imprese rispetto alla media europea.
1.2.1 Situazione di Limited inglese con società offshore,
laddove la
UK Ltd
funge solo da agente: possibilità di trasferire fino al 90% dell’utile
al lordo delle imposte
Vi è la possibilità di trasferire nello stato offshore fino al 90%
degli utili inglesi AL LORDO delle imposte inglesi, purché
la Limited inglese funga solo da "agente" (accordo di controllo e di
trasferimento degli utili fra offshore e UK Ltd).
1.3
Irlanda
·Libertà
di domicilio nell’UE: Sì
·Presenza
di DBA: Sì, con la maggior parte dei paesi
·Applicabilità
della Direttiva UE madre-figlia: Sì
·Privilegio
di holding: A seconda del tipo di società costituita
·Segreto
bancario: Elevato
·Rapporti
fiduciari: Non consentiti
L’Irlanda ha un’aliquota d’imposta sul reddito delle persone
giuridiche del 12,5% In talune circostanze, si rivelano svantaggiosi
la tassazione dei redditi delle persone fisiche al 20-60% e il divieto
o comunque la scarsa realizzabilità pratica dei rapporti fiduciari.
Indicata per l’”effettivo trasferimento dell'azienda”.
1.4.
Portogallo/Madeira
I vantaggi in breve:
-
Società UE,
libertà di domicilio nell’UE e applicabilità della Direttiva UE
madre-figlia
-
Portogallo/ Madeira fanno parte del territorio comunitario
soggetto alle norme sull’IVA (mentre ad es. le Canarie ovvero la
zona speciale delle Canarie NON ne fa parte), in più non vi è
nessuna imposta sul fatturato delle importazioni di merce verso
l’UE, applicazione 6^ Direttiva UE
Imposte:
-
Per il tipo I: Completa esenzione dalle imposte
-
Per il tipo II: Aliquota al 4 % fino al 2012 e al 5 % fino al
2020 garantite
L'esenzione dalle imposte o l’aliquota ridotta sono soggette a delle
condizioni, ad es. la creazione di posti di lavoro e l’azienda di tipo
commerciale. Il nostro ufficio a Madeira è in grado di creare i
presupposti necessari. Di norma è indicata solo per l'effettivo
trasferimento di un'azienda o per l'instaurazione effettiva di
un'azienda a Madeira. Tuttavia, le condizioni per un'esenzione dalle
imposte o per un'agevolazione fiscale possono essere realizzate dai
nostri partner anche in assenza di un effettivo stabilimento
aziendale. A tal proposito, dei residenti vengono regolarmente assunti
dalla società con un contratto (400 Euro/mese), e viene affittato un
ufficio. Ciò comporta tuttavia dei costi mensili.
Per la maggior parte dei paesi, per il riconoscimento ai fini
tributari di uno stabilimento aziendale è necessaria un’attività
aziendale organizzata in maniera commerciale nello stato sede.
L’ufficio delle imposte può richiedere all’ufficio delle imposte
estero un certificato di residenza. Se non viene allestita un'attività
organizzata in maniera commerciale, di norma è sufficiente la
domiciliazione della società presso un Business Center (www.regus.com)
con un utilizzo mensile dell’ufficio pari a 10 ore. L'amministratore
fiduciario può teoricamente essere un dipendente, ma in tal caso la
sua retribuzione deve essere secondo le "consuetudini".
2.1.
Svizzera:
Il livello di imposizione fiscale cambia a seconda del cantone, perché
l’onere fiscale complessivo è composto da tasse federali (8,5%) e
tasse cantonali. Si può arrivare a un'aliquota fiscale sui redditi del
15,5% (Zugo). Una particolarità: le imposte versate costituiscono
spese aziendali, cosa che riduce l’onere fiscale effettivo a partire
dal secondo anno.
-
Libertà di domicilio nell’UE: No
-
Presenza di DBA: Sì
-
Applicabilità della Direttiva UE madre-figlia: La Svizzera ha
aderito alla Direttiva UE madre-figlia con riconoscimento reciproco
tramite accordi bilaterali
-
Segreto bancario: Molto elevato
-
Rapporti fiduciari: Consentiti
-
Azioni al portatore: SI
Vantaggi: onere fiscale ridotto, azioni quasi alla pari, segreto
bancario.
Caso speciale di una filiale di una società estera dell’UE:
Viene trattata come una persona giuridica svizzera, senza l’obbligo di
versare i 20.000 CHF di capitale iniziale; non è necessaria
un’attività aziendale organizzata in maniera commerciale. Onere
fiscale con privilegio di domicilio: solo 8,5%.
2.2.
Dubai:
ZERO imposte, tranne che per le società petrolifere, chimiche e
bancarie.
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Paese a bassa imposizione secondo la AStG [Legge Tedesca sulle
Imposte dei Non Residenti]: Sì
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Applicabilità dell’art. 8 AStG (imposta addizionale in caso di
influsso dominante di un tedesco): SI
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Libertà di domicilio nell’UE: No
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Presenza di DBA: Sì
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